AL
MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI REGGIO EMILIA Io
sottoscritto, Rodolfo MARUSI GUARESCHI, nato a Salsomaggiore Terme (PR) il
20/1/1950, con residenza in Parma, strada Argini Enza n. 103, attualmente in
detenzione domiciliare in Sant’Ilario d’Enza (RE), via Togliatti n. 21,
espongo quanto segue. Con
sentenza n. 3835 del 15/12/2014, la Corte di cassazione ha rigettato il
ricorso proposto contro la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari n. 1303
del 5/11/2013 che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Cagliari n.
1122/11 del 20/5/2011, (con la quale sono stato condannato a cinque anni di
reclusione per concorso in bancarotta per distrazione che sarebbe avvenuta
nel 1999) divenuta così definitiva. La
suddetta sentenza di Cassazione contiene un errore materiale (omissione delle
conclusioni del P.M.) e due errori di fatto (che hanno determinato la
dichiarazione di colpevolezza), rilevabili ictu oculi dalla semplice lettura del testo, per i quali sono stati
proposti due ricorsi straordinari ex art. 625-bis c.p.p., ambedue dichiarati
inammissibili (il primo perché depositato da persona diversa da quella
delegata al deposito, il secondo perché respinta la restituzione nel termine
ex art. 175 c.p.p.) con la conseguenza che la denunzia di tali errori non è
mai stata valutata. Subito
dopo la pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione del
15/12/2014, ho presentato richiesta di rinvio della esecuzione ai sensi
dell’art. 147 c.p. per gravi motivi di salute, allegando la relativa
documentazione. Con
decreto n. 2168/2016 del 16/5/2016 (17 mesi dopo la pubblicazione della
sentenza della Corte di cassazione), il Magistrato di Sorveglianza di Reggio
Emilia ha rigettato la mia richiesta di rinvio dell’esecuzione, senza alcuna
valutazione e/o considerazione della parte più grave (BPCO –
Bronco-pneumopatia cronica ostruttiva al VI grado). La
ricorrenza delle condizioni per il rinvio dell’esecuzione ai sensi dell’art.
147 c.p.p. è stata poi riconosciuta, su richiesta dello stesso P.M. che ha
curato l’esecuzione (sulla base della stessa documentazione allegata alla mia
prima istanza, confermata da un parere legale collegiale), quasi sei mesi
dopo, con decreto del Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia n.
5222/2016 del 7/11/2016, confermato dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna
con ordinanza n. 2970/2016 del 1/12/2016. Nel
frattempo, è iniziata l’esecuzione della pena: in data 1/6/2016, sono stato
condotto nel carcere di Reggio Emilia; poi, dal 9/7/2016 al 24/8/2016, sono
stato al CDT (Centro Diagnostico Terapeutico) di Bari, dal quale mi sono
dimesso per non morire; per tre volte sono stato ricoverato all’Arcispedale
Santa Maria Nuova di Reggio Emilia (la prima volta in geriatria, la seconda
nel Reparto infettivi e la terza in pneumologia), fino alla concessione della
detenzione domiciliare in data 26/10/2016. In
cinque mesi di carcere, le mie condizioni di salute sono enormemente
peggiorate, sia per la BPCO sia per l’artrite reumatoide sia per
l’adenocarcinoma al colon ascendente, che mi è poi stato tolto all’inizio del
2019. Dall’8/9/2016,
mi è stata riconosciuta l’invalidità civile medio-grave al 70%. Con
ordinanza n. 2018/4839 del 15/11/2018, notificata il 30/11/2018, il Tribunale
di Sorveglianza di Bologna, premesso che: «Con Ordinanza del 1.12.2016 questo Tribunale di Sorveglianza ha
disposto il differimento nelle forme della detenzione dell'esecuzione della pena indicata in
epigrafe per anni 2, fino al prossimo 1.12.2018 a causa dello condizioni di
salute dell'interessato, affetto da insufficienza respiratoria cronica
latente con desaturazione
notturna trattata con ossigenoterapia in paziente con bronco-pneumopatia
cronica ostruttiva al 4° stadio, adenoma del colon ascendente con displasia
grave o altro, condizione che i sanitari qualificavano come grave e destinata a peggiorare, che
perciò incompatibile con la detenzione carceraria. La Relazione dell'U.E.P.E. di Reggio
Emilia segnala la condotta sempre regolare e collaborativa del soggetto
durante il periodo di esecuzione della misura, senza che si siano mai
verificate criticità, dedicandosi per Io più il soggetto alla cura delle sue
problematiche sanitarie … La Nota della Stazione Carabinieri di
Sant'Ilario d'Enza del 27.10.2018 segnala la condotta perfettamente regolare
durante il periodo di esecuzione della misura, essendo sempre stato reperito
al domicilio nei numerosi controlli sia diurni sia notturni, durante i quali
ha sempre manifestato atteggiamento adeguato e collaborativo con gli
operanti;» ha
disposto le seguenti prescrizioni: «1. Obbligo di trattenersi nel luogo
di detenzione domiciliare, sito in Sant'Ilario d’Enza (RE), Via Togliatti n.
21, non modificabile senza autorizzazione del Magistrato di Sorveg!ianza, fatta salva
l'eccezione che segue: visti gli artt,
47 ter L. Ord. Pen, e 254 quater c.p.p. i!
condannato potrà recarsi presso ambulatori, servizi sanitari e ospedalieri,
per interventi, accertamenti diagnostici e cure, previa comunicaziondi
luoghi e tempi di spostamento all' U.E.P.E. e all'Autorità di Vigilanza
competenti. ln caso di ricovero per motivi sanitari la detenzione domiciliare
dovrà intendersi eseguita nel luogo di attuazione … 2. Autorizzazione a lasciare la
propria abitazione, in relazione alle proprie indispensabili esigenze di
vita, ogni giorno per 3 ore, in orario da concordarsi con l'Autorità preposta
alla Vigilanza; 3. Divieto di detenere armi, di
frequentare pregiudicati e tossicodipendenti;» Con
decreto n. 3392 del 22/8/2019, notificato il 26/872019, il Magistrato di
Sorveglianza di Reggio Emilia, ritenendo, in base a tre relazioni dei
Carabinieri di Sant’Ilario d’Enza e due relazioni dell’U.E.P.E. di Reggio
Emilia, che io le abbia gravemente trasgredite, ha revocato tutte le suddette
autorizzazioni e prescrizioni del Tribunale di Sorveglianza e le ha
sostituite con le seguenti: «2. Autorizzazione a lasciare la
propria abitazione, in relazione alle proprie indispensabili esigenze di
vita, dal lunedì al sabato dalle ore 10:00 alle ore 11:00; 4. Ogni ulteriore permesso di uscita dal domicilio per esigenze sanitarie dovrà essere
previamente richiesto e adeguatamente documentato a questo Magistrato di
Sorveglianza mediante l’esibizione dell’avvenuta prenotazione di visite ed
esami medici o di interventi sanitari di qualunque tipo, e successiva
produzione di certificazioni, attestazioni o referti redatti daisanitari all’esisto delle visite, esami o interventi.» Con
lo stesso decreto, Il Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia mi ha
diffidato «dal porre in essere
ulteriori violazioni delle prescrizioni impartite, le quali, ove dovessero
ripetersi ancora, comporteranno l’immediata emanazione da parte di questo
Ufficio del provvedimento di sospensione della misura alternativa, con
conseguente immediato ingresso in carcere del condannato.» mandando «alla
Cancelleria per gli adempimenti di competenza e alla Stazione Carabinieri di
Sant’Ilario d’Enza per la notifica del presente provvedimento al detenuto
domiciliare, con la raccomandazione di cercare di fargli ben comprendere la
valenza dello stesso e le conseguenze di una sua violazione.» Per
i motivi di seguito indicati, penso che se prima di emettere il suddetto
decreto mi avesse chiesto conto di ciò che riportano le relazioni dei
Carabinieri, il Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia non lo avrebbe
mai emesso. Con
PEC dello stesso 26/8/2016, ho precisato quali sono stati i miei
comportamenti e chiesto al Magistrato di Sorveglianza la revoca del suddetto
decreto n. 3392 del 22/8/2019. Con
e-mail del 30/8/2019, ho chiesto al Magistrato di Sorveglianza
l’autorizzazione a recarmi alla visita medica con il dottor Angelo Campagna
di Modena in data 2/9/2019, alle 9:30. Non
avendo ricevuto alcuna autorizzazione, il 2/9/2019 ho inviato un’e-mail
avvisando che sarei andato alla suddetta visita medica anche senza
autorizzazione. Con
decreto n. 3537 del 3/9/2019, notificato il 6/9/2019, il Magistrato di
Sorveglianza di Reggio Emilia ha emesso un secondo decreto con il quale,
premesso il testo del precedente, «RILEVATO che, con nota in data 2.9.2019 i
Carabinieri di Sant'Ilario d'Enza hanno riferito che: in data 28.8.2019 il
MARUSI inoltrava al Comando una mail contenente controdeduzioni rispetto al
citato provvedimento; in data 2.9.2019 inoltrava altra mail, nella quale,
dopo aver giustificato la propria condotta (anche relativamente ai reati in
esecuzione, rispetto ai quali ha rappresentato di essere stato ingiustamente
condannato), concludeva “ho sempre detto prima ciò che avrei fatto dopo e
continuerò a farlo. Oggi, lunedì 2/9/2019, alle 8:45, con o senza
autorizzazione lascerò la mia abitazione ed andrò dal dottor Campagna di
Modena. Ed ognuno si assumerà le proprie responsabilità” RITENUTO che: si tratti di
comportamenti gravi, in palese e ripetuta violazione delle prescrizioni
imposte oltre che sintomatici di
scarsa revisione critica, tali da giustificare - almeno ove non intervenga un
effettivo e immediato "ravvedimento" - la revoca del beneficio, che
peraltro, nel corso dei mesi, non è stato esente da ulteriori criticità; si
può per ora soprassedere alla sospensione del beneficio (ex art. 51 ter O.P.)
in considerazione delle condizioni di salute del condannato; il MARUSI è
peraltro avvertito che nuove violazioni potranno comportare l'immediata
sospensione del beneficio; P.Q.M. Visti gli artt. 47 ter e 51 ter
l. n. 354/75; 666-678 c.p.p., DIFFIDA MARUSI GUARESCHI RODOLFO
affinché nel futuro rispetti rigorosamente le prescrizioni imposte con
provvedimento di questo Ufficio in data 22.8.2019; DISPONE la trasmissione degli atti al
Tribunale di Sorveglianza di Bologna, affinché si pronunci circa la revoca
della detenzione domiciliare, concessa a MARUSI GUARESCHI RODOLFO con
ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Bologna in data 15.11.2018, in
relazione alla pena di cui al provvedimento di cumulo n. 483/2016 SIEP, in
data 25.10.2016, Procura Generale Corte di Appello Bologna. MANDA La Cancelleria per gli
adempimenti di competenza.» Relativamente
a quanto sopra, premetto che: [a]
l’autorizzazione a lasciare la mia abitazione dalle 10 alle 12 di ogni giorno
è relativa al periodo dal 26/10/2016 (inizio della detenzione domiciliare)
alla data di notifica dell’ordinanza n. 2970/16 del 1/12/2016 del Tribunale
di Sorveglianza di Bologna che ha sostituito l’orario dalle 10 alle 12 con «ogni giorno per due ore in orario da
concordarsi con l’Autorità preposta alla Vigilanza», fino alla data di
notifica dell’ordinanza n. 2018/4839 del 15/11/2018 dello stesso Tribunale
che ha aumentato l’autorizzazione a tre ore; [b]
fin dalla notifica della suddetta ordinanza n. 2970/16 del 1/12/2016, ho
chiesto sia ai Carabinieri sia all’U.E.P.E. se fossero d’accordo che io
comunicassi di volta in volta le mie uscite e mi è stato risposto che andava
benissimo; [c]
sono stati gli stessi Carabinieri a dirmi che non ci fosse bisogno di
comunicare ogni volta il mio rientro (che ho comunicato tramite e-mail o
telefono per due anni), salvo il caso di ritardi, cosa che ho fatto quando è
accaduto (un paio di volte); [d]
secondo giurisprudenza concorde, da ultima, Cass.
Pen. Sez II n. 16964 del 22/04/2016,
l’autorizzazione a lasciare l’abitazione «per
indispensabili esigenze di vita», come previsto dall’art. 284, comma 3
c.p.p., non significa precisare i motivi, che fra l’altro potrebbero essere
anche tutelati dalle norme sulla riservatezza di dati, situazioni e rapporti
personali; [e]
per quanto riguarda le visite mediche, la chiara espressione «il condannato potrà recarsi presso
ambulatori, servizi sanitari e ospedalieri, per interventi, accertamenti
diagnostici e cure, previa comunicazione di luoghi e tempi di spostamento
all'U.E.P.E. e all'Autorità di Vigilanza competenti» non lascia adito ad
interpretazioni diverse da quella letterale ed io ho sempre comunicato in
anticipo luoghi e tempi, documentando gli appuntamenti, salvo quelli non confermati
per iscritto ma solo per SMS (tre/quattro volte in quasi tre anni); [f]
la prescrizione non prevede di documentare l’esito delle visite mediche bensì
unicamente la «comunicazione di luoghi e tempi di spostamento» e tuttavia ho
provveduto a farlo, anche se talvolta non immediatamente dopo la visita (non
è certamente dipeso da me), quando ho ricevuto referti e/o risultati scritti. Circa
la nota dei Carabinieri del 17/7/2019, osservo quanto segue. Nella
nota si legge: «Orbene, per pura
comodità del sottoposto, lo stesso, a far data dalla sua sottoposizione alla
misura della detenzione domiciliare, ha dato inizio ad incessanti
comunicazioni giornaliere via e-mail, nelle quali, in alcune riporta le date
e i professionisti che lo hanno in cura ed in altre riporta delle circostanze
che nulla hanno a che vedere, a parere di questo Comando, con le proprie
indispensabili esigenze di vita e che vale la pena elencare.» Ed
ancora, si legge: «ln data 08/07/2019
perveniva e-mail da parte del MARUSI GUARESCHI Rodolfo, con la quale portava
a conoscenza questi militari che, salvo imprevisti, da lunedì 8/7/2019 a
domenica 14/07/2019, avrebbe lasciato la sua abitazione dalle 10 e dalle 17
per indispensabili esigenze di vita, senza indicarne i motivi.» Innanzitutto
occorre precisare che, secondo Cassazione penale, sez. II, sentenza
22/04/2016 n. 16964, «In tema di
autorizzazione ad assentarsi dal luogo degli arresti domiciliari, la nozione
di "indispensabili esigenze di vita" deve essere intesa non in
senso meramente materiale o economico, bensì tenendo conto della necessità di
tutelare i diritti inviolabili della persona individuati dall'art. 2 Cost. (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato
l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato la richiesta
dell'imputato, finalizzata a garantire il rapporto genitoriale, di poter
incontrare la propria figlia minore fuori dal luogo di esecuzione degli
arresti domiciliari, nei tempi prescritti nel provvedimento di separazione
legale).» (*) Fonte: CED Cassazione. Riferimenti normativi: art. 284
c.p.p. Ricopiati
letteralmente da Internet, secondo la Costituzione della Repubblica Italiana,
«sono diritti inviolabili la Libertà
personale, di Manifestazione del pensiero, delle Formazioni sociali, la
Libertà economica, libertà religiosa, libertà di domicilio, libertà di
corrispondenza ecc.: Libertà personale (art. 13) “La
libertà personale è inviolabile”. La riserva di legge afferma che la
giurisdizione della libertà personale può essere disposta nei soli modi
previsti dalla legge (la riserva di legge assoluta è la forma più alta di
garanzia), mentre la riserva di giurisdizione è la tecnica di protezione dei
diritti, e afferma che per decisioni riguardanti la restrizione della libertà
dell'uomo, può intervenire solo ed esclusivamente l'autorità giudiziaria (es.
l'arresto di un individuo può avvenire solo sotto autorizzazione
dell'autorità giudiziaria). Ci sono dei casi eccezionali di necessità o
urgenza, in cui l'autorità di pubblica sicurezza (autorità amministrativa)
può adottare provvedimenti provvisori; in tal caso si può limitare la libertà
personale, ma entro 48 ore l'autorità giudiziaria deve confermare il fermo di
polizia o revocarlo. È punita qualsiasi forma di violenza fisica e morale
(come la tortura) sulle persone sottoposte a restrizioni di libertà: la legge
stabilisce i limiti massimi di carcerazione preventiva. Inviolabilità del domicilio (art. 14)
Non si possono eseguire sequestri o perquisizioni se non nei casi e nei modi
stabiliti dalla legge, secondo garanzie prescritte per la tutela della
libertà personale. Alcune leggi speciali regolano le ispezioni a fini
economici e fiscali (es. Antitrust). Libertà di corrispondenza e di
comunicazione (art. 15) La libertà di comunicazione e la sua segretezza sono
inviolabili. Tuttavia, la limitazione può avvenire solo per mezzo
dell'autorità giudiziaria (con le garanzie stabilite dalla legge). Entro
questi ambiti spetta alla legge articolare il grado di ammissibilità delle
intercettazioni (es. telefoniche). Libertà di circolazione (art. 16) Ogni
cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del
territorio nazionale, salvo limitazioni stabilite dalla legge per motivi di
sanità o sicurezza, ma non per ragioni politiche. Libertà di riunione (art. 17) I cittadini
hanno diritto di riunirsi pacificamente e senza nessun tipo di armi sia in
luogo privato che in luogo pubblico. Tuttavia ci può essere un divieto per
motivi di sicurezza o incolumità pubblica. Libertà di associazione (art. 18) i
cittadini hanno diritto di associarsi senza autorizzazione, ma sono proibite
le associazioni segrete e quelle che perseguono scopi politici mediante
organizzazioni di carattere militare. La libertà negativa di associazione è
la libertà di Non associarsi. Le associazioni obbligatorie sono contrarie
alla costituzione. Libertà religiosa (art. 19) Tutti
hanno il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di
farne propaganda, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. Libertà delle comunità religiose (art.
20) Il fine di religione o di culto non può essere limitato dalla legge
purché non si tratti di riti contrari al buon costume (es. riti sacrificali) Libertà di manifestazione del pensiero
(art. 21) Si ha il diritto di manifestare il pensiero per iscritto, a voce o
con altri mezzi di diffusione. La stampa non può essere censurata o essere
soggetta ad autorizzazioni. Vi sono però divieti di diffamazione, quindi
reati di opinione e il diritto di rettifica, e limite del buon costume. Il
singolo può manifestare il suo pensiero e ha il diritto all'informazione. Si
parla di concorrenza quando sono presenti più fonti di informazione, e ci
deve essere un servizio pubblico previsto dallo stato che fornisca
informazioni. Il pluralismo invece si riferisce alla pluralità delle
opinioni. Diritti della persona in sede penale
(art. 25) Si afferma che nessuno può essere distolto dal giudice naturale
precostituito per legge (ogni procura ha i propri giudici con specifiche
competenze). Nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata
in vigore prima del fatto commesso (principio di irretroattività della legge
penale – una nuova legge non può essere applicata a un fatto commesso prima
di essa). Estradizione (art. 26) L'estradizione
del cittadino è ammessa solo quando prevista dalle convenzioni
internazionali. Non può essere ammessa per reati politici. Responsabilità penale (art. 27) Un
imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva
(presunzione di innocenza), e la responsabilità penale è personale. Fino a
quando non decide la cassazione, l'imputato è da considerarsi innocente. La
pena di morte non è ammessa, nemmeno per casi di guerra. La pena, infatti, ha
scopo educativo. Libertà della comunità familiare (art.
29) La repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale
fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e
giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia
dell'unità familiare. Trattamenti sanitari (art. 32) Nessuno
può essere obbligato a un trattamento sanitario se non per disposizione di
legge. Libertà scientifica, culturale ed
educativa (art. 33) L'arte e la scienza sono libere, così come il loro
insegnamento. I privati possono istituire scuole a proprie spese ed hanno
piena libertà. Devono comunque essere istituite senza oneri per lo stato. Le
università hanno diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti
dalle leggi dello Stato. Libertà sindacale e diritto di sciopero
(artt. 39-40) L'organizzazione sindacale è libera e ai sindacati non può
essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici
locali secondo norme di legge. L'art, 40 protegge il diritto di sciopero e
stabilisce che tale diritto si eserciti nell'ambito delle leggi che lo
regolano. Prevede anche di limitare lo sciopero degli enti pubblici. Libertà economica [modifica (artt.
41-42) L'iniziativa economica privata è libera, e la proprietà privata (art.
42) è riconosciuta e garantita dalla legge. Nei casi in cui vi è il monopolio
naturale (impresa unica), la libertà economica può essere limitata. Quando la
proprietà privata è espropriata vi è l'indennizzo, che deve essere uguale al
valore di mercato del bene. L'idea di libertà economica privata si è
sviluppata in senso orizzontale rispetto ad altre concorrenze: si regolano
quindi le libertà economiche dei privati. Diritti della personalità - Nessuno
può essere privato del proprio nome, della capacità giuridica, della
cittadinanza, del diritto all'integrità fisica (come per esempio la pena di
morte), oppure del diritto all'identità personale. Diritto di resistenza all'oppressione
- Il diritto di resistenza all'oppressione, a ordini ingiusti e ingiustizie è
un diritto riconosciuto dalla giurisprudenza internazionale, dalla dottrina e
da alcune dichiarazioni e costituzioni. La Costituzione italiana non lo
nomina ma la dottrina giuridica lo ritiene comunque tra i diritti
implicitamente protetti dagli articoli 2, 11, 52, 54, e da leggi ordinarie e
militari.» Pertanto,
né i Carabinieri né altri hanno alcun diritto di sindacare per quali esigenze
di vita mi assenti, salvo naturalmente denunziare l’eventuale violazione del
punto 3. delle prescrizioni del Tribunale di Sorveglianza (Divieto di detenere
armi, di frequentare pregiudicati e tossicodipendenti). Nella
nota si legge ancora che «In data
12/07/2019 perveniva una e-mail da parte del MARUSI GUARESCHI Rodolfo, con la
quale portava a conoscenza questi militari che da Lunedì 15/07/2019 a Lunedì
22/07/2019 avrebbe lasciato la sua abitazione dalle 10 e dalle 17 per
indispensabili esigenze di vita, riportando una serie di appuntamenti presso
studi medici ubicati, in ordine di tempo, in Pescara, Ercolano (NA), Ancona,
Roma e Siena, restando in stand by per un nuovo appuntamento per Roma,
allegando nella circostanza le effigi fotografiche dei medici che lo hanno in
cura.» Alla
suddetta comunicazione, non ho allegato soltanto «le effigi» ma anche tutti gli elementi a mia disposizione (data,
ora e luogo degli appuntamenti) per consentire qualsivoglia controllo. Ed
ancora nella nota si legge che «In data
25/07/2019 alle ore 12:00 personale di questo Comando comandato in servizio
perlustrativo si recava presso l'abitazione del MARUSI GUARESCHI Rodolfo al fine
di verificare la sua permanenza all'interno dell'abitazione, senza trovarlo.
I militari tentavano invano di rintracciarlo, suonando insistentemente al
campanello della sua abitazione, ma senza esito. Dopo qualche minuto lo
stesso MARUSI GUARESCHI Rodolfo, telefonava a questi Uffici, riferendo di
trovarsi presso la Stazione Ferroviaria di Parma ove si era recato per
prelevare la sua "compagna", Alle successive ore 12:45 lo stesso
MARUSI ritelefonava a questi Uffici comunicando di essere rientrato presso la
sua abitazione. Di tali attività sono state redatte due distinte relazioni di
servizio sia dai componenti della pattuglia recatasi sul posto che dal
militare "addetto alla ricezione del pubblico" che ha ricevuto le
telefonate da parte del MARUSI.» Nella
comunicazione relativa a quella settimana, era stato indicato che avrei
lasciato l’abitazione dalle 10 e dalle 17 (quindi, alle 12, ben potevo essere
ancora fuori) e non come indicato nella nota dei Carabinieri, che hanno
acceso la sirena perché dopo essere entrati perché il cancello si era aperto
(non per loro) non sapevano come fare ad uscire, dalle 10 alle 12 (come
previsto dalle prescrizioni iniziali). «In data 29/07/2019 perveniva l'ennesima
e-mail da parte del MARUSI con la quale portava a conoscenza questo comando
che nella mattinata, salvo imprevisti, sarebbe dovuto andare alla Modecar di Carpi (MO) per far riparare l'auto, da lunedì
29/07/2019 a domenica 4/8/2019, avrebbe lasciato la sua abitazione dalle 10 e
dalle 17 per indispensabili esigenze di vita.» Sì,
il 29/7/2019 dovevo essere a Carpi non oltre le 8:30, quindi ho lasciato la
mia abitazione poco prima delle 8:00 e sono rientrato verso le 9:30. Ed
infine nella nota si legge che «A
questo punto appare quanto mai necessario da parte di questo Comando e in
ordine alle e-mail e circostanze sopra riportate segnalare a Codeste AA.GG.
quanto segue: MARUSI GUARESCHI Rodolfo ha voluto
sino ad oggi eludere l'ordinanza di Codesta Autorità, giustificando
l'allontanamento dalla propria abitazione per intere giornate ed intere
settimane, senza indicare date e orari specifici a questo Comando demandato
alla vigilanza, anche al fine di delegare eventuali Comandi Arma ove lo
stesso si sarebbe recato. Infatti, le comunicazioni del MARUSI non consentono
a questo Comando di poterlo vigilare e né tantomeno di verificare se lo
stesso incontri persone di dubbia moralità, per fini lavorativi e/o liberi
professionisti per la patologia cui è affetto;» Le
mie comunicazioni sono sempre state in linea con le prescrizioni del
Tribunale di Sorveglianza e ribadisco che nessuno mi ha mai posto eccezioni.
Sovente, i controlli sono avvenuti in piena notte, sono sempre stato trovato
nella mia abitazione e non mi sono mai lamentato. Per evitare mancate
risposte al citofono nel caso in cui non lo sentissi suonare, ho esposto
accanto al campanello del cancello della mia abitazione il mio numero di
cellulare che porto sempre con me sempre acceso. E, per la verità, non sono
mai stato chiamato, segno che quando dovevo esserci sono stato sempre trovato
in casa. In
occasione dell’unico permesso premio concesso (doveva essere per 9 giorni ma
ne ho utilizzati soltanto 6), ho provveduto io (e nessun altro) ad informare
per e-mail la stazione dei Carabinieri di destinazione (Porto d’Ascoli), dalla
quale sono stato ringraziato, sia del mio arrivo sia della mia partenza. «Il sottoposto, a far data della sua
sottoposizione alla misura non ha mai consegnato presso questi Uffici referti
medici circa le diagnosi della sua malattia, pertanto per questi militari non
è mai stato possibile verificare ed accertare, senza smentita, se le
paventate visite mediche siano state effettuate, siano state rimandate,
oppure annullate.» Ribadisco
di avere inviato referti e risultati di analisi appena ne sono entrato in
possesso. Ho provveduto sempre a comunicare per e-mail le visite rinviate od
annullate. «Le volte che il MARUSI ha inviato le
e-mail di uscita e di presunta entrata dalla sua abitazione, ha sempre omesso
al suo rientro di informare questo Comando, pertanto le tre ore spettanti
così come riportato nell'ordinanza di sottoposizione, risultano del tutto
discutibili, in quanto questo Comando non ha chiaramente le potenziali
risorse per controllare i vari movimenti del sottoposto.» Ribadisco
che ho smesso di avvisare del mio rientro su richiesta degli stessi
Carabinieri. Verso fine luglio, non avendo ricevuto notifica di lettura
relativa ad una mia comunicazione settimanale, sono andato personalmente in
Caserma dove lo stesso Comandante mia ha detto di non preoccuparmi per la
mancata ricezione della notifica, senza sollevare alcuna contestazione circa
l’applicazione delle prescrizioni del Tribunale di Sorveglianza. Circa
il tempo in cui resto fuori dall’abitazione, posso dire che fino a fine 2018
non sarà stato mediamente più di un’ora al giorno e dal 2019 non più di due
ore al giorno, certo, diviso in parte al mattino ed in parte al pomeriggio,
per accompagnare e riprendere mia figlia di 14 anni. In questo caso, alle
indispensabili esigenze di vita si associa il dovere genitoriale. «Il MARUSI elude tra l'altro l'ordinanza de
quo in quanto si allontana da questa provincia, senza riferire se farà
rientro presso la sua abitazione al termine della visita medica o se
soggiornerà presso qualche struttura ricettiva omettendone di indicarne anche
il luogo, rendendo difficoltosa ogni attività di controllo e vigilanza.» Nelle
mie comunicazioni via e-mail, ho sempre precisato data ed ora delle previste
uscite e rientrate. In un paio di occasioni, non avendo la possibilità materiale
di rientrare da una visita ed andare ad una successiva, mi sono fermato fuori
casa. Sempre previa comunicazione per e-mail. Non avrei avuto e non ho alcun
problema nel comunicare dove mi trovo anche ogni due ore o tre ore. E,
comunque, ho sempre assicurato di tenere un cellulare acceso, precisandone il
numero. Questo, naturalmente, da dopo le 8:30 alle 16:00, altrimenti (come mi
è stato chiesto dagli stessi Carabinieri) dovrei chiamare il 112, come in
qualche caso (chi ha risposto al 112 è sembrato incredibile) ho fatto. «Premesso quanto sopra, tutte le
motivazioni addotte dal MARUSI GUARESCHI tramite e-mail, come pure quelle
riferite verbalmente, non implicano l'autorizzazione concessa da Codesta
Autorità, in quanto sono state interpretate dallo stesso MARUSI come
indispensabili esigenze di vita.» I
Carabinieri di Sant’Ilario d’Enza non mi dovevano né mi devono dare alcuna
autorizzazione che non mi abbia dato il Tribunale di Sorveglianza. Se i tempi
che comunico non vanno bene, devono solo dirlo e, se possibile, si cambiano. «L' U.E.P.E. in indirizzo, è pregato di
riferire alle restanti Autorità, se il MARUSI GUARESCHI Rodolfo, abbia
inviato le medesime e-mail e se abbia inoltrato relativamente alle visite
sanitarie la prevista documentazione.» Penso
di avere sempre inviato all’U.E.P.E. la stessa documentazione inviata ai
Carabinieri. Circa
la nota dell’U.E.P.E. del 20/8/2019 (Fascicolo n° 395/99 RI). «Facendo seguito alla nota del 19/07/19,
relativa al nominato in oggetto e, in riferimento alla segnalazione dei
Carabinieri di Sant'Ilario D'Enza (RE) del 17/07/19 (già in possesso di
codesta A. G.), con la presente si comunica che il Sig. Marusi
invia numerose e-mail anche a questo Uepe, relative
a continui spostamenti per motivi sanitari o per esigenze personali e
familiari. Si precisa che lo stesso non ha mai
fornito alcuna documentazione attestante le visite mediche, a suo dire,
effettuate.» Allego
al presente esposto la documentazione inviata. Per
quanto riguarda il decreto del 3/9/2019, faccio solo presente che la mia
e-mail del 2/9/2019 non è stata inviata soltanto ai Carabinieri di
Sant’Ilario d’Enza ma, contemporaneamente, anche all’Ufficio di Sorveglianza
di Reggio Emilia (che mi ha inviato ben 4 notifiche di lettura), all’U.E.P.E.
ed all’Avv. Schettino di Parma e questo dopo che il 30/8/2019 avevo chiesto
con e-mail, inviata anche a tutti i soggetti sopra indicati, ma, inutilmente,
l’autorizzazione a recarmi dal dottor Angelo Campagna di Modena in data
2/9/2019. Allego
le comunicazioni del 2019 e tutte le istanze, da ultime quelle relative a
questo procedimento, all’Ufficio di Sorveglianza di Reggio Emilia, comprese
quelle rimaste senza riscontro. Considerate
le spiegazioni date e le mie condizioni di salute, credo che i due suddetti
decreti dovrebbero essere urgentemente annullati senza attendere la decisione
del Tribunale di Sorveglianza ai sensi dell’art. 51-ter, Legge n. 354/75. Grazie
per l’attenzione. Distinti
saluti. Sant’Ilario
d’Enza, lì 9 settembre 2019. Rodolfo
Marusi Guareschi |