IPOTESI DI REGOLAMENTO

PER LA ELEZIONE E LE FUNZIONI

DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLA TERRA

Articolo 1

L’articolo 10 della Costituzione della Repubblica della Terra prevede:

- il Governo della Repubblica è costituito da dodici governanti eletti dall'Assemblea internazionale che elegge tra di essi il Presidente;

- il Governo resta in carica fino a revoca da parte dell'Assemblea internazionale e comunque non oltre sei anni dalla data dell'elezione;

- il Governo è diretto dal Presidente ed ha il compito di realizzare le decisioni prese dall'Assemblea internazionale nonché di prendere decisioni urgenti;

- tali decisioni devono essere ratificate entro un anno dall'Assemblea internazionale e l'eventuale mancata ratifica comporta le dimissioni del Governo.

Articolo 2

Il Governo esegue le decisioni dell’Assemblea internazionale e risponde esclusivamente ad essa del suo operato.

Le funzioni del Governo sono:

1) Pace e sicurezza;

2) Società e sviluppo;

3) Giustizia e libertà;

4) Politica e morale;

5) Economia e finanza;

6) Cultura ed informazione;

7) Ambiente e salute;

8) Scienza e tecnica;

9) Benessere e solidarietà;

10) Rapporti internazionali;

11) Struttura ed organizzazione;

12) Bilancio e moneta.

Articolo 3

Il Governo è costituito da un Responsabile planetario per ogni funzione della quale assume la responsabilità.

Ogni Responsabile planetario nomina due sostituti dei quali determina i poteri.

I Responsabili planetari rispondono del loro operato solo al Governo.

Articolo 4

Può essere eletto membro del Governo chi fa parte della Repubblica della Terra.

Ogni membro del Governo è eletto dall’Assemblea internazionale con votazione segreta.

È proclamato eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti validi e dichiara di accettare l’incarico.

La rielezione è valida se è anche successivamente votata dalla maggioranza dei membri dell’Assemblea internazionale.

In caso di mancata rielezione è proclamato eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti dopo chi non è stato rieletto.

Il Presidente dell’Assemblea internazionale decide sulla validità dei voti e proclama la nomina degli eletti.

Il Governo viene eletto almeno ogni sei anni e comunque entro due anni da ogni elezione dell’Assemblea internazionale.

Ogni membro del Governo è sostituito in caso di morte, dimissioni, revoca o altre cause decise o riconosciute dall’Assemblea internazionale.

Articolo 5

Il Presidente è eletto dall’Assemblea internazionale con voto segreto.

È proclamato eletto chi ottiene il maggior numero di voti.

La rielezione deve essere votata dall’Assemblea internazionale.

In caso di mancata rielezione è proclamato eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti dopo chi non è stato rieletto.

Il Presidente mantiene la funzione del Governo per la quale è stato eletto.

Egli rappresenta la Repubblica della Terra e chi ne fa parte.

Può assumere decisioni urgenti per ogni funzione di Governo.

Nomina due Vice-Presidenti dei quali determina i poteri.

Risponde del suo operato solo all’Assemblea internazionale.

Articolo 6

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Governo.

Nelle riunioni hanno diritto di voto solo i Responsabili planetari.

Le decisioni di Governo sono prese con la maggioranza dei membri in carica.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 7

Se necessario, il Governo può e deve prendere decisioni urgenti che non siano in contrasto con la Costituzione e le leggi della Repubblica.

Le decisioni urgenti sono comunicate all’Assemblea internazionale.

Le decisioni urgenti relative alla sicurezza dell’intero pianeta sono comunicate entro sei mesi da quando hanno avuto esecuzione, le altre entro un mese.

Tutti i membri del Governo devono dimettersi in caso di mancata ratifica di decisioni urgenti.

Articolo 8

Il funzionamento del Governo è stabilito da apposito Regolamento proposto dal Governo ed approvato entro trenta giorni dalla maggioranza dei membri dell’Assemblea internazionale.

Il Regolamento di funzionamento del Governo è proposto entro trenta giorni dalla elezione del primo Governo e può essere successivamente modificato.